Gruppo Archeologico Salernitano
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Gruppo Archeoligico Salernitano
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Documenti, Statuto e regolamento

Verbale di assemblea straordinaria

Il giorno 21 (ventuno) del mese di aprile 2023 (duemila ventitré) alle ore 19.30, presso la sede operativa Aula Superiore del Complesso Monumentale di San Pietro a Corte - Largo San Pietro a Corte, n.1 - Salerno, si è riunita inseconda convocazione l’assemblea straordinaria dei soci dell’associazione Gruppo Archeologico Salernitano per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Trasformazione dell’Associazione Gruppo Archeologico Salernitano da ODV / ETS (Organizzazione di volontàriato / Ente Terzo Settore) ad APS (Associazione di Promozione sociale)

Ai sensi dell’art. 7 comma 10 del vigente statuto del Gruppo Archeologico Salernitano e dell’art. 101, comma 2, del D.lgs. 117/2017, l’Assemblea validamente costituita e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono presenti n. 91 (novanta uno) soci su un totale di 151 (cento cinquantuno) regolarmente iscritti per l’anno 2023.

I presenti nominano all’unanimita quale Presidente dell’assemblea il socio, sig. Raffaele Iannone e quale Segretario la socia, sig.ra Maria Petrone.

Il Presidente rileva che l’assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull’ordine del giorno, essendo presenti a norma di Statuto oltre i ¾ degli iscritti.

Dopo ampia illustrazione da parte di tecnici specializzati sulle differenze tra associazioni ODV ed APS l’assemblea prende atto della proposta di trasformazione, si esprime favorevolmente ed approva all’unanimita detta trasformazione dell’ Associazione da ODV/ETS ad APS.

Si allega al presente verbale il nuovo Statuto APS.

Null’altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20:15 previa lettura ed approvazione del presente verbale e conferisce mandato al presidente dell’Associazione di:

  1. procedere alla registrazione del nuovo statuto e al successivo riconoscimento come APS;
  2. apportare, al presente Statuto, le eventuali modifiche richieste in sede di registrazione e riconoscimento.

La registrazione è richiesta in esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del D.lgs. n. 117/2017.

Tanto, per i successivi adempimenti di competenza.

Salerno, 21 aprile 2023.

Statuto

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, l’associazione denominata “Gruppo Archeologico Salernitano”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell’Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS.

L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sara efficace solo successivamente e per effetto dell‘iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in Salerno in Via Umberto Zanotti Bianco n. 6. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo dicomunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

  1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art., 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontàri associati.
  2. L'associazione intende operare nel settore della cultura, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, intendendo per patrimonio culturale, i beni ambientali, paesaggistici e i beni culturali, preistorici, storici, archeologici, etnoantropologici e le produzioni artistico-culturali, presenti sul territorio della provincia di Salerno e delle aree limitrofe.
  3. Promuovendo, organizzando e realizzando, in proprio o in collaborazioni con terzi:

    1. Interventi di identificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni -di cui all'art. 5, comma 1, lettera f del Codice del Terzo Settore.
    2. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    3. formazione universitaria e post-universitaria;
    4. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa — di cui all'art. 5, comma 1, lettera I del Codice del Terzo Settore.
    5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
    6. Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso — di cui all'art. 5, comma 1, lettera k del Codice del Terzo Settore.
    7. Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontàriato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo Settore.
    8. Riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata -di cui all'art. 5, comma 1, lettera z del Codice de! Terzo settore.
    9. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
    10. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

      Nello specifico l'associazione intende:

      1. intraprendere ogni iniziativa utile alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, umano e sociale della provincia di Salerno e delle aree limitrofe;
      2. garantire uno spazio di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto, non discriminatorio e democratico, dove svolgere attività di valorizzazione del ruolo e della funzione etica, professionale e sociale dei propri iscritti;
      3. favorire con ogni mezzo la divulgazione nell'ambito nazionale e internazionale delle suddetterisorse;
      4. proporsi quale parte attiva per iniziative di rilancio del territorio di riferimento;
      5. svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, in Italia e anche all'estero, attività di sensibilizzazione e promozione culturale (seminari, assemblee, incontri, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni), attinenti allo scopo sociale;
      6. produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo;
      7. gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico presso gli Enti locali, i luoghi di lavoro, gli Istituti, le Università, atte ad agevolare lo studio e la preparazione riferite allo scopo sociale;
      8. produrre e commercializzare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale pertinente, finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale;
      9. stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
      10. promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali per la tutela e la valorizzazione, in un' 'ottica di sviluppo sostenibile, di aree di interesse ambientale e naturalistico, archeologico, storico, artistico, culturale;
      11. promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza anche in ambito di protezione civile
      12. promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione nonché iniziative di educazione allo sviluppo, in Italia e nei Paesi esteri, inviare personale volontàrio destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione in loco per i suddetti volontàri, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tali attività;
      13. L'Associazione collaborerà altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie.
  4. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle normative vigenti all'atto.
  5. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo, che ne invia la proposta all'Assemblea per l'approvazione.
  6. L'attività dell'Associazione è programmata e rendicontata come attività a progetto, strutturata per obiettivi e contenuti, programma dei tempi, risorse necessarie e voci di spesa. Per le attività svolte, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese motivate, effettivamente sostenute e documentate.
  7. Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei soci volontàri e, solo nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane individuate anone tra i propri associati. In ogni caso l'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontària e mantenersi nei limiti indicati nel successivo art. 22 del presente statuto.
  8. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza rapporti con i sostenitori e con il pubblico,
  9. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio direttivo.
  10. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma :organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontàri e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi oli natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Soci

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
  2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore b senza scopo di lucro - nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opere, con le loro conoscenze e competenze.
  3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il rimborso, la rivalutazione e il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  4. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7.
  5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
  6. Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'Associazione apportando le loro competenze e conoscenze, a condizione che il numero delle personegiuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
  7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
  8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
  9. Possono aderire all’associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercitala potesta genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritti di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potesta genitoriale del minore.
  10. Il Consiglio Direttivo pud limitare la partecipazione dei minori a specifiche attivà e iniziative svolte dall’associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.
  11. Il numero dei sodi è illimitato ma, in ogni caso, non pud essere inferiore al Minimo stabilito dal CTS.

Art. 4 - Diritti dei Soci

  1. I soci si suddividono in:

    • Fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo)
    • Ordinari (persone fisiche e giuridiche che partecipano attivamente alla vita associativa)
    • Sostenitori (persone fisiche e giuridiche che sostengono l'associazione attraverso un sostegno economico e/o in altre attività di supporto)
    • Benemeriti (persone che si sono contraddistinte per particolari attivitd a favore dell’associazione).
  2. La classificazione delle categorie sociali, non determina vincoli o limitazioni alla partecipazione alla vita associativa e alle attività svolte dall’Associazione.
  3. Lo status di benemerito viene deliberato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
  4. Tutti hanno il diritto di:

    • Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l'andamento;
    • Frequentare i locali dell'associazione;
    • Partecipare alle assemblee, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
    • Concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
    • Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha il diritto di:

      • Voto nelle adunanze degli organi sociali;
      • Eleggere gli organi associativi e essere eletto negli stessi;
      • Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
      • Essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  5. Ulteriori Regolamenti e e/o delibere del Consiglio direttivo, validate dal voto assembleare, possonodefinire modalità e procedure aggiuntive per l'esercizio di tali diritti.

Art. 5 - Obblighi dei Soci

  1. I soci hanno l’obbligo di:

    • Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
    • Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione;
    • Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e spontaneo senza fini di lucro, ancheindiretto;
    • Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalita di versamento e i termini stabiliti.

Art. 6 - Adesione

  1. La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, in cui, oltre i dati anagrafici,(nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale) e le indicazioni di contatto (recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica), sono riportate le motivazioni per l'adesione, la dichiarazione di condivisione ed accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti aggiuntivi, l' attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi, l'autorizzazione relativa alla privacy e al trattamento dei dati personali.
  2. Il Consiglio direttivo, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall’Associazione (art.2) e gli interessi dichiarati dal candidato.
  3. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicata all'interessato entro dieci giorni dalle decisioni assunte dal Consiglio direttivo.
  4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati, a cura del Consiglio direttivo.
  5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta pud, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo digaranzia o, in mancanza, l’Organo di controllo, 0o, mancando anche questo, 'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

  1. La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.
  2. Il socio può sempre recedere, per propria decisione, dall'associazione.
  3. In caso di morte, il vincolo associativo viene meno de farto.
  4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare la sua decisione, in forma scritta, al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare con modalita certe (fax, email) all’associato.
  5. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
  6. 1 diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
  7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa
  9. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione può essere escluso dall’associazione con deliberazione dell’assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovra essere comunicata all‘associato con modalità certe (fax, email). L’associato può ricorrere contro la decisione di esclusione presentando, per iscritto, le proprie controdeduzioni all’Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, 2 mancando anche questo, alla stessa Assemblea dei soci, appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.
  10. La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti.
  11. Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusion® ricorrendo all‘Organo di garanzia o, in mancanza, all’Organo di controllo, o, mancando anche questo, all’Assembled dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso

Art. 8 - Organi sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:

    • L’Assemblea;
    • Il Consiglio direttivo;
    • Il Presidente;
    • L'Organo di controllo (organo facoltativo);
    • L'Organo di revisione (organo facoltativo).
  2. L'Organo di controllo € l’Organo di revisione sono nominati obbligatoriamente al verificarsi dellecondizioni di cui all’art. 31 del Codice del terzo settore.
  3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, per Iattività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  4. L'elezione degli organi dell’Associazione non puo in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima liberta di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
  5. La durata degli organi sociali è di tre anni.
  6. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell’organo nel quale sono subentrati e possono essere rieletti.

Art. 9 - Assemblea dei soci

  1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tremesi, in regola con il versamento della quota associativa e delle eventuali altre procedure previste.
  2. Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

    • Nomina e revoca:

      • il Presidente, il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali, e ove previsto, l'Organo di controlio e l'Organo di revisione;
    • Approva:

      • bilanci;
      • l'eventuale regolamento dei iavori assembleari;
    • Delibera:

      • sulla responsabilitd dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita neiloro confronti;
      • sull’esclusione degli associati;
      • sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
      • o scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
      • sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  3. Ciascun socio ha diritto, individualmente, ad un voto.
  4. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega.
  5. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  6. La delega deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato, l'accettazione e condivisione dell'operato del delegato, la firma del delegante.
  7. L'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione, ove vigenti, sono tenuti a partecipare, mediante unproprio rappresentante, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea.
  8. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione delbilancio di esercizio.
  9. L'assemblea può essere, inoltre, essere convocata:

    1. ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessita;
    2. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
    3. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.
  10. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente allaconvocazione dell‘assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta.
  11. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in suavece e senza ritardo alla convocazione dell’assemblea.
  12. Alle riunioni dell’Assemblea non possono partecipare i soci che non sono in regola con il pagamento della quota associativa.
  13. La partecipazione dei soci alle riunioni dell’Assemblea pud avvenire anche in via telematica purché sia possibile verificare l'identita dell'associato che partecipa e le modalita di voto.
  14. Non è consentito il voto con modalita telematiche in caso di votazione segreta.
  15. Salvo casi dettati da normative sopravvenute, non è consentita la partecipazione in remoto alla seduta di discussione del bilancio d’esercizio sociale.
  16. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la meta dei soci almeno in regola con il pagamento delle quote sociali, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, in regola con il pagamento dellequote sociali.
  17. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
  18. Nelle deliberazioni che riguardana la loro responsabilita, gli amministratori non hanno diritto di voto edurante la votazione si assentano.
  19. Per modificare lo Statuto è richiesta la votazione di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto.
  20. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, lafusione, la scissione è richiesta la votazione di almeno ¾ (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Art. 10 - Consiglio direttivo

  1. Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell’Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  2. È formato da sette componenti, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili; in caso di subentro valgono i vincoli di cui all’art.8, c. 5.
  3. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, tra i propri rappresentanti-soci.
  4. Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'art. 2382 Codice civile e l’art. 7 dello statuto
  5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
  7. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
  8. Sono compiti di questo organo:

    • Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
    • Eleggere il Presidente e il vicepresidente dell’Associazione, ove delegato dall’Assemblea;
    • Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
    • Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalita previsteal raggiungimento delle soglie previste nell’art. 14 del CTS;
    • Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economicadell’esercizio;
    • Deliberare l'ammissione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
    • Deliberare gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    • Garantire la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprieta dell’associazione o ad essaaffidati;
  9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se i terzi ne sono a conoscenza.
  10. Il Consiglio direttivo, tra i suoi componenti, nomina un segretario e un tesoriere i quali coadiuveranno il Presidente.
  11. Il segretario avra i seguenti compiti:

    • Tenuta ed aggiornamento dei registri:

      • Libro dei soci;
      • Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
      • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche iverbali redatti per atto pubblico;
      • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
      • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;
      • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti.
      • Disbrigo della corrispondenza;
      • Redazione e conservazione dei verbali della riunione dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
      • Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
  12. Il tesoriere avra i seguenti compiti:

    • Apertura dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito;
    • Tenuta dei registri e della contabilita dell'associazione nonché la conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
    • Riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformita alle decisioni del Comitato Direttivo.
    • Fornire chiarimenti ai rilievi e alle richieste dei soci inerenti il bilancio d'esercizio predisposto.

Art. 11 - Presidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. È eletto dall’Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo, fra le candidature pervenute.
  3. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quaie è in car \ca il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per le casistiche previste all'art. 7. L'esclusione è decisa dall’Assemblea dei soci.
  4. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.
  5. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Censiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.
  6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all’attività compiuta.
  7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all’attività compiuta.
  8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta quest’ultimo sia impassibilitato all’esercizio delle proprie funzioni.
  9. Ai sensi dell‘art. 9, c.2, il Vicepresidente è nominato dall’Assemblea.
  10. Il Presidente e il Vice presidente contribuiscono al raggiungimento del numero dei componenti del Consiglio direttivo.
  11. L'Assemblea pud delegare al Consiglio direttivo l'elezione, fra i propri componenti, del Presidente e del Vice presidente.

Art. 12 - Organo di controllo

  1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla dall‘art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.
  2. I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l’art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. Il numero dei componenti è determinato dall’Assemblea convocata per la sua nomina. Il numero dei componenti, comunque non pud essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.
  4. L'Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Igs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sulsuo concreto funzionamento.
  5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformita alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  6. L'organo di controllo svolge funzioni di verifica sulla corretta applicazione del dettato statutario e regolamentare.
  7. Come organo di verifica, i suoi pareri sono finalizzati al perseguimento di una equilibrata e corretta vita associativa, al dirimere, in prima istanza, le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organi sociali e gli organismi esecutivi, tra gli organi sociali e gli organismi esecutivi.
  8. Al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, l'Organo di controllo pud esercitare la revisione legale dei conti.
  9. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisorilegali iscritti nell’apposito registro.
  10. componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  11. I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente;
  12. Per le attività svolte in dipendenza della loro carica, i componenti dell’Organo di controllo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute.
  13. La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all‘interno dell’Associazione.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

  1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 - Patrimonio

  1. Il patrimonio dellassociazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione edaltre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalita civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli uti

  1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la prepria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del CTS. Inoltre ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalita previste.

Art. 16 - Risorse economiche

  1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale i cui proventi sono direttamente reinvestiti nelle attività associative, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, identificate ai sensi dell’art.2 del presente statuto.
  2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione pud ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

  1. L'anno di esercizio, o anno sociale, dell’Associazione ha inizio il giorno 1 del mese di gennaio e termine il giorno 31 dicembre.
  2. Al termine di ogni anno d’esercizio, l'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
  3. Il bilancio deve essere preparato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, ed approvato dall'assemblea dei soci entro e non oltre 4 mesi dalla fine dell’anno sociale.
  4. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  5. bilancio deve essere esposto, con la relativa documentazione pertinente, nei trenta giorni precedenti la data stabilita per l'approvazione, presso la sede dellassociazione a disposizione di tutti i soci che volessero esaminarlo.
  6. I soci interessati debbono presentare i propri rilievi e richieste di chiarimenti entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente.
  7. Su richiesta formulata, con modalità certe, il tesoriere, entro il termine dei trenta giorni di cui al precedente comma 6, è tenuto a fornire ai soci interessati, i chiarimenti richiesti relativi alle singole voci e alla documentazione inerenti il bilancio d’esercizio predisposto.
  8. I rilievi ed i chiarimenti forniti, vanno riportati come allegato della relazione al bilancio da presentare in Assemblea.
  9. Le procedure di cui ai commi 6-9, sono finalizzati ad indirizzare, in sede assembleare, la discussione ed il confronti fra gli associati, verso la valutazione del bilancio d’esercizio, inteso come documento di programmazione e rendicontazione della vita associativa e dell’attività di programmazione e gestione svolta dagli organi sociali.
  10. Il bilancio e l'allegata relazione d'esercizio, vanno presentati all’Assemblea con l‘allegata relazione stilata dall’organo di controllo di cui agli a.a. 12 e 13.
  11. L'Assemblea procede all’esame del bilancio e dell'allegata relazione di presentazione, in seduta ordinaria.
  12. Ai sensi del precedente art. 9, c.15, la partecipazione alla seduta è valida soltanto in presenza; salvo casi dettati da normative sopravvenute, non sono consentite modalita di votazione in remoto.
  13. La prima convocazione della seduta è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi, in seconda convocazione è valida qualungue sia il numero dei soci intervenuti.
  14. L'assemblea delibera a maggioranza semplice. Il bilancio d‘esercizio è approvato con il voto favorevole di meta più uno dei votanti presenti.
  15. Il verbale di approvazione e il bilancio dovranno essere conservati per 5 anni presso la sede legale.

Art. 18 - Bilancio sociale e informativa sociale

  1. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.
  2. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovra redigere il bilancio sociale che dovra essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 19 - Libri sociali

  1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

    • Libro dei soci, tenuto a cura del segretario per il Consiglio direttivo;
    • Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche iverbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del segretario per il Consiglio direttivo;
    • Libro delle adunanze e delle deliberazioni, Consiglio direttivo tenuto a cura del segretario per lostesso organo;
    • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a curatenuto a cura del segretario per lo stesso organo;
    • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenutia cura del segretario per I'organo cui si riferiscone.
  2. 1 soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalita stabilite dal Consigliodirettivo.

Art. 20 - Volontari

  1. 1 volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell‘associazione, attività in favore della comunita e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le propriecapacita.
  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta.
  3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  4. Aì volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dalla normativa vigente al momento dell'incarico.
  5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
  6. L'Associazione iscrivera i volontari in un apposito registro.
  7. soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilita civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 21 - Lavoratori

  1. L'associazione pud assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivits di interesse generale e al perseguimento delle finalita.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

  1. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sara operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall’Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.
  2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 - Rinvio

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili,

Letto approvato e sottoscritto
Salerno, 21 aprile 2023

Il segretario Maria Petrone | Il Presidente Raffaele Iannone

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Organismi:

Consiglio Direttivo

Presidente: Felice Pastore | Vice presidente / Cassiere: Raffaele Iannone | Segreteraio / addetto stampa: Camilla Palummo

Responsabile attività didattiche / consigliere: Salvatore Vecchio | Consigliere / Visite guidate: Aurora Marzano

Consigliere / Responsabile Pubblicazioni: Vincenzo Boni | Consigliere / Visite guidate in lingue straniere: Mario Papa

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